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Diocesi di Treviso
Statuto del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici

Natura

1. È costituito nella parrocchia il Consiglio parrocchiale per gli affari economici (—CPAE) a norma del can. 537 quale organismo di partecipazione e di corresponsabilità con il compito dì aiutare il parroco, che lo presiede, nell’amministrazione dei beni della Parrocchia, secondo le norme del diritto universale e particolare e del presente Statuto.

2. E’ organismo distinto dal Consiglio pastorale parrocchiale (=CPP), e opera secondo la propria competenza, fissata in questo Statuto. Infatti, mentre i l Consiglio pastorale parrocchiale affronta la conduzione pastorale globale della parrocchia, il CPAE individua e mette in opera gli strumenti e le strutture di cui ìa pastorale parrocchiale necessita, tenendo presenti gli orientamenti del Consiglio pastorale parrocchiale.
Occorre, perciò, che tra il CPP e il CPAE ci sia la massima collaborazione ed un ordinato coordinamento. Per questo è opportuno che i due organismi siano collegati, in modo ordinario, mediante la presenza di diritto di almeno un consigliere in ambedue i Consigli; inoltre potrà essere programmato almeno un incontro annuale congiunto tra i due Consigli.

3. Scopo specifico del CPAE è di coadiuvare il Parroco con il suo parere e con la sua opera nell’amministrazione economica della parrocchia (can. 1280), tenendo conto, sia pure nel pieno rispetto di eventuali intenzioni degli offerenti, dei fini principali dei beni ecclesiastici e cioè: l’esercizio deì culto,
l’onesto e dignitoso sostentamento del clero e ìe attività pastorali e caritative (cf. can. 1254 § 2).

Compiti

4. In concreto il CPAE ha i seguenti compiti:
a) aiutare i l parroco nell’amministrazione dei beni della Parrocchia e delle disponibilità economiche
assicurate dalle offerte fatte dai fedeli;
b) esprimere i l parere sugli Atti di straordinaria amministrazione determinati con decreto del Vescovo che di fatto modificano lo stato patrimoniale della Parrocchia e/o ne aggravano le responsabilità economiche, atti che necessitano o la licenza del Vescovo o il nulla osta dell’Ordinario Diocesano per la loro validità, e per i quali vanno osservate le disposizioni canoniche (can. 1281), concordatarie e civili (Legge deì 20 maggio 1985 n. 222);
c) vigilare che i depositi in denaro, i conti correnti bancari e postali, le azioni, i titoli di credito, siano sempre intestati a: parrocchia di… rappresentata dai parroco prò tempore e mai a persone private.
d) predisporre annualmente il bilancio economico preventivo della Parrocchia, elencando ìe voci di entrata e di spese prevedibili per le necessità della Parrocchia (in particolare per i l culto, la carità, la formazione cristiana, l’onesto sostentamento del clero) e individuando, se necessario, i mezzi dì copertura economica;
e) vigilare sulla regolare tenuta dei registri contabili, l’adempimento degli obblighi fiscali, ìa cassa parrocchiale e approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili stessi e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo da presentare all’Ufficio Amministrativo Diocesano, entro iì mese aprile di ogni anno;
f) studiare i modi e proporre iniziative per sensibilizzare ìa comunità parrocchiale al dovere di contribuire alle varie necessità della Parrocchia, della Chiesa diocesana (Seminario diocesano e Casa del clero) e della Chiesa universale (cann. 222, 1260 e 1261).

Composizione

5. Il CPAE, presieduto dal parroco, è composto dal vicario parrocchiale e da alcuni membri scelti tra i fedeli laici dal parroco dopo aver sentito il parere del CPP. Il loro numero varia da tre a sette secondo il numero di abitanti indicato nella Guida della Diocesi: per le parrocchie sotto i 5.000 abitanti il numero massimo di membri è 3; per le parrocchie tra i 5001 e i 10.000 abitanti il numero massimo è di 5 membri; per ìe parrocchie che superano i 10.000 abitanti il numero massimo è di 7 membri. I Consiglieri designati, di sicura moralità, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale, ed esperti, per quanto è possibile, in diritto ed in economia (cf cann. 212 § 3 e 492 § 1), sono nominati dall’Ordinario diocesano mediante decreto. L’Ordinario, per giusti motivi, p u ò scegliere anche persone diverse da quelle presentate. Tra i membri designati dovrà essere indicata la persona quale Incaricato parrocchiale per la promozione del sostegno economico alla Chiesa

Presidente

6. Presidente di diritto del CPAE è iì Parroco, o i Parroci in solido o l’Amministratore parrocchiale. E opportuno che di regola ìe riunioni siano presiedute dal legale rappresentante della parrocchia (can. 532). Spetta al Presidente:
a) la convocazione e la determinazione dell’ordine del giorno di ciascuna riunione;
b) ìa presidenza delle singole riunioni;
c) ìa designazione deì Segretario, a cui compete la redazione del verbale di ogni riunione;
d) il coordinamento tra il CPAE e il Consiglio pastorale parrocchiale.

Incompatibilità

7. Non possono essere nominati membri del CPAE i congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità, e quanti (tecnici progettisti, imprese fornitrici di beni e servizi) hanno in atto rapporti economici con la Parrocchia. E opportuno che non faccia parte del Consiglio chi ricopre cariche nelle istituzioni politiche e nella pubblica amministrazione.

Durata della nomina

8. I membri del CPAE durano in carica cinque anni ed iì loro mandato può essere rinnovato consecutivamente una sola volta. Per la durata del loro mandato, i Consiglieri non possono essere revocati, se non per gravi e documentati motivi riconosciuti a giudizio insindacabile dell’Ordinario
Diocesano. Durante la vacanza della parrocchia o impedimento del parroco, se viene nominato un Amministratore parrocchiale, questi presiede iì Consiglio.
In caso di nomina di un nuovo parroco, questi, se non ci sono gravi motivi, conferma il Consiglio fino alla sua naturale scadenza.

Vacanza dei seggi del Consiglio

9. Nei casi di morte, di dimissione (si intende dimissionario anche i l consigliere che manchi a tre sedute consecutive senza giustificazione), di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del CPAE, il parroco provvede entro quindici giorni a designare i sostituti con le modalità di cui agli art. 5 e 7.
I Consiglieri così nominati rimangono i n carica fino alia scadenza del mandato del Consiglio.

Riservatezza

10. I Consiglieri prestano il loro servizio gratuitamente e con senso di piena responsabilità, agendo solo e sempre nell’esclusivo interesse della Comunità parrocchiale e delle sue finalità pastorali. Ad ogni membro del Consiglio viene data una copia del presente Statuto, in modo che conosca quanto da lui si richiede. Prima di assumere l’incarico i Consiglieri emettono iì giuramento con iì quale promettono, a norma del canone 127 § 3, di assolvere fedelmente i doveri inerenti i l CPAE e di conservare il segreto d’ufficio con la più rigorosa riservatezza anche una volta lasciato il servizio.

Poteri del Consiglio

11. I Membri hanno voto consultivo, non deliberativo. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli, richiesta dai canoni 127 e 212 § 3, per cui il parroco deve ricercarne e ascoltarne attentamente i l parere e non discostarsene, se non per gravi motivi. Egli deve servirsene, ordinariamente, come valido strumento, per l’amministrazione della Parrocchia. Il parere del Consiglio è obbligatorio per ì bilanci annuali e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione da sottoporre all’esame del Consiglio Diocesano per gli Affari economici, corredati del relativo verbale, regolarmente sottoscritto dal parroco e dai consiglieri.

Riunioni del Consiglio

12. Le riunioni, almeno tre ogni anno, sono convocate, presiedute e dirette dal parroco; uno dei membri fungerà da segretario e redigerà diligentemente i verbali; se il Segretario è scelto al di fuori dei membri del Consiglio non ha diritto di voto Esse sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei consiglieri.
Il Parroco di più parrocchie p u ò ordinariamente riunire in seduta comune i CPAE delle parrocchie
affidate alla sua cura.
E opportuno che almeno una volta all’anno si convochino i CPAE delle parrocchie della Collaborazione pastorale per un confronto sulla situazione finanziaria e su eventuali interventi previsti da singole parrocchie che interessano le attività della Collaborazione.

13. Nella prima riunione iì presidente porterà a conoscenza di tutti i membri del consiglio l’inventario completo dei beni immobili e di quelli artistici o di particolare rilievo; inoltre darà informazione completa della reale situazione economico-finanziaria della parrocchia (can. 1283, n. 2).

Esercizio

14. L’esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 30 aprile successivo, il bilancio consuntivo (e quello preventivo per l’anno successivo), debitamente approvato/i dai membri del consiglio, saranno sottoposti dal parroco all’Ordinario diocesano, tramite l’Ufficio amministrativo diocesano.

Verbali

15. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del parroco e del segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva. Tutti i registri e libri contabili, tutti i documenti amministrativi e i verbali del Consiglio devono essere conservati nell’archivio parrocchiale corrente e sono soggetti alla visita canonica a norma del Codice di Diritto Canonico (cann. 555, 4; 1276;. 1287).

Informazione alla comunità parrocchiale

16. I l CPAE presenta al CPP i l bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza di tutta la Comunità le componenti essenziali dello stesso; inoltre dà il rendiconto dell’utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli, e indica anche ìe opportune iniziative per l’incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per i l sostentamento dei clero parrocchiale.

Rinvio alle norme generali

17. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del diritto
canonico vigente.

Gianfranco Agostino Gardin Vescovo (Treviso, 31 maggio 2016)